Approvato dal V Congresso Nazionale
Rimini 4 - 7 aprile 2002
PREAMBOLO
Il Partito della Rifondazione Comunista è libera organizzazione
politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori,
delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei
cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla trasformazione
della società capitalista al fine di realizzare la liberazione del
lavoro delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una
società comunista. Per realizzare questo fine il PRC si ispira alle
ragioni fondative del socialismo ed al pensiero di Carlo Marx.
Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio,
quella delle comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a
partire dalla Rivoluzione d'Ottobre fino alla contestazione del
biennio '68 -'69 e al suo interno, quella italiana che muovendo dalla
resistenza antifascista ha saputo pur costruire importanti
esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa.
I comunisti lottano perché‚ in Italia, in Europa, nel mondo
avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di
giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si
impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente;
perseguono il superamento del capitalismo come condizione per
costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini
liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di
genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle
donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e
dell'orientamento sessuali; avversano attivamente l'antisemitismo e
ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento.
Il
Partito della Rifondazione Comunista rigetta così ogni concezione
autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del
socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od
organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e
plebiscitario.
E' consapevole dell'autonomia e della politicità
degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e
dei movimenti anticapitalistici con i quali quindi collabora e si
confronta alla pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in
modalità democratica e non settaria.
Il Partito della
Rifondazione Comunista agisce per la reciproca solidarietà e la
collaborazione tra le forze politiche e i movimenti
anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che
tendono a raccoglierli e a costituirli in schieramento contro la
globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente, di Unione
Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate
permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e
d'altra matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei
movimenti e delle associazioni della sinistra della società civile.
E' in questa generale prospettiva che il Partito della
Rifondazione Comunista propone al complesso delle culture e dei
soggetti critici e anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo
partito comunista di massa, di un nuovo movimento operaio e di un
nuovo schieramento politico di alternativa.
I - L'ADESIONE AL PARTITO
Art. 1
Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto
il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla etnia,
dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa, ne
condividono il programma e i valori fondativi.
Art. 2
La domanda di iscrizione è rivolta al direttivo del
circolo territoriale del Comune o quartiere di residenza o al
circolo di luogo di lavoro o di studio ove si svolge la propria
attività.
Qualora tale organizzazione non esita, la domanda di
iscrizione deve essere rivolta alla segreteria della
federazione.
Il segretario deve firmare la tessera
Il rifiuto
di iscrizione deve essere motivato. Contro di esso è ammesso il
ricorso agli organismi di garanzia.
Non è ammessa la
contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione
partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in
Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché
l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista
col quale il Partito della Rifondazione Comunista abbia rapporti
ufficialmente stabiliti.
L'iscrizione al partito è incompatibile
con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un
particolare vincolo di riservatezza o i cui princìpi ispiratori
contraddicano i valori e le scelte del partito.
II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO
Art. 3
L'intera vita interna del Partito della Rifondazione
Comunista e l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono
orientati alla libertà e alla democrazia; con ciò anche tendendo ad
anticipare e a sperimentare la quotidianità e la qualità totalmente
democratiche delle relazioni in quella società socialista futura per
la quale il partito si batte.
I tempi della vita interna di
partito e della sua iniziativa debbono tenere conto delle
disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare,
delle donne, dei lavoratori dipendenti e delle persone anziane.
Il Partito della Rifondazione Comunista incoraggia e sostiene la
costituzione al proprio interno, in forma indipendente, di luoghi
tematici e la partecipazione ad essi di persone non iscritte al
partito.
Il Partito della Rifondazione Comunista appoggia la
costituzione, al proprio interno o in forma indipendente, di
associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca
teorico-politica e, più in generale, la libera organizzazione
interna o indipendente di attività e luoghi di ricerca, che uniscano
iscritte/i al partito e non.
Ogni iscritta/o al Partito della
Rifondazione Comunista ha il diritto di partecipare alle attività,
alla discussione e ai meccanismi decisionali di partito con piena
libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E' inoltre suo
diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una
risposta.
Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di
sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni
istanza di partito.
Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere
anche esternamente le proprie opinioni politiche.
Ogni
iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le
norme del presente Statuto.
Ogni iscritta/o ha il diritto di
essere informata/o delle discussioni e delle decisioni da parte
delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche
rivoltele/rivoltegli.
Art. 4
Le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione
Comunista sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle
proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita,
a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa
comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo
finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste
elettorali.
Sono inoltre tenuti ad appoggiare gli organismi e le
associazioni della sinistra alternativa, i movimenti critici e
anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni
sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti
di massa.
Il Partito della Rifondazione Comunista combatte ogni
attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze
istituzionali, a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di
ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo
luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di
democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono
essere loro assegnate responsabilità definite e i modi di esercizio
di queste responsabilità e i risultati ottenuti debbono essere
verificati.
Le/i compagne/i eletti in ruoli di rappresentanza
pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica
nei confronti del partito in relazione agli obblighi di cui ai commi
primo e secondo del presente articolo.
Le/gli iscritte/i devono,
in ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, non
trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al
partito, escludendone la rivalutabilità.
Art. 5
Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con
le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire
gli obiettivi politici del partito a livello locale, nazionale ed
internazionale nel rispetto della linea politica definita dal
congresso nazionale e dai congressi federali nonché delle decisioni
assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due
congressi nazionali.
Art. 6
Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti
secondo le norme stabilite dallo Statuto.
La funzione dirigente
si esprime nel:
a) promuovere la partecipazione democratica e
l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i;
b) stimolare
l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività
di formazione;
c) assicurare la circolazione delle informazioni;
d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni;
e)
lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il
dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti;
f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più
ampia partecipazione;
g) proporre decisioni operative e far sì
che le decisioni assunte trovino concreta applicazione;
h)
riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione
delle decisioni assunte;
i) contribuire a superare gli ostacoli
di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità
di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.
Non possono
esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano
tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per
l'anno in corso.
Art. 7
Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni
rappresentano l'essenza della vita democratica del partito che è
impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi.
Art. 8
Il partito è un corpo politico unitario con una pratica
politica ed una direzione unitarie.
Ciò avviene anche attraverso
una pluralità delle posizioni che possono esprimersi liberamente e
in modo trasparente attraverso diverse forme di aggregazioni o
tendenze, sia in fase congressuale sia nel corso di dibattiti su
questioni di grande rilevanza politica.
Gli organi di stampa del
partito mettono a disposizione del dibattito interno uno spazio
adeguato.
Non è consentita la formazione di correnti o frazioni
permanentemente organizzate.
Art. 9
Su questioni di particolare rilievo politico gli
organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche
referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità
stabilite di volta in volta.
Art. 10
Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del
partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme
all'esito della votazione a pena di nullità.
L'esito della
votazione deve essere immediatamente proclamato.
III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO
Art. 11
L'organizzazione del partito si articola in circoli,
federazioni e comitati regionali.
Art. 12
Il circolo è l'istanza fondamentale del partito.
Il circolo è: territoriale (comunale, sub-comunale ed
intercomunale) o di luogo di lavoro o di studio; può inoltre essere
costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei
tra di loro.
Si possono costituire collettivi e forum
riconosciuti dal circolo ove non esistano ragioni per un rifiuto
motivato.
Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del
circolo sono di norma aperte.
Art. 13
L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta
dal comitato politico federale.
Possono assumere l'iniziativa
anche almeno 20 iscritte/i che risiedono nel medesimo ambito
territoriale o 10 iscritte/i che operano nel medesimo ambito di
lavoro o di studio.
Art. 14
La costituzione dei circoli è, in ogni caso, sempre
deliberata dal comitato politico federale.
Non può farsi luogo
alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con meno di 20
iscritte/i e di luogo di lavoro o di studio con meno di 10
iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere.
I circoli
di uno stesso comune, di una stessa circoscrizione o municipio o
zona, possono costituire coordinamenti (cittadini, circoscrizionali,
municipali o zonali) anche tematici, secondo le modalità stabilite
dalla Federazione.
Nei circoli intercomunali e nei luoghi di
lavoro si possono costituire nuclei di iscritti per operare su temi
specifici locali o aziendali. Tali nuclei non costituiscono sede
decisionale e operano in collegamento con il comitato direttivo del
circolo.
Il comitato politico federale può, altresì, autorizzare
deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli
iscritti in particolare per sperimentare circoli su scala
territoriale ampia che agiscano sul tema del lavoro, della
precarietà, dello studio-lavoro, dell'immigrazione.
Il rinvio o
il divieto di costituzione di un circolo deve essere motivato a
maggioranza qualificata.
Art. 15
Organo fondamentale del circolo è l'assemblea
delle/degli iscritte/i. L'assemblea del circolo approva il bilancio
preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal
direttivo. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi
su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del
circolo.
Può essere convocata dalla segreteria della federazione
oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.
Art. 16
Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da
una/un segretaria/o. Può essere costituita anche una segreteria ove
ciò si renda necessario.
Ai componenti la segreteria vengono
attribuiti incarichi specifici.
Il comitato direttivo è eletto
dal congresso del circolo.
Segretaria/o, tesoriera/e e la
segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a
maggioranza di voti.
Art. 17
La federazione è costituita di norma su base
provinciale.
Possono essere costituite federazioni in ambito
subprovinciale o interprovinciale.
Alla costituzione delle
federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria
regionale di competenza.
Art. 18
Nei paesi di emigrazione italiana possono essere
costituite federazioni del Prc sulla base delle norme del presente
Statuto.
Si costituisce un coordinamento delle federazioni in
Europa.
Le organizzazioni del Prc all'estero sviluppano e
articolano rapporti di collaborazione con le formazioni politiche
locali orientate analogamente al Prc e con le forze politiche e
sociali che organizzano e costruiscono rapporti con gli emigranti
all'estero.
Art. 19
Su argomenti di particolare interesse la federazione
può dar vita a consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti
esterni al partito.
Nelle aree in cui è presente il fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria le federazioni promuovono
l'istituzione di appositi gruppi di lavoro.
Nelle realtà
territoriali in cui siano presenti minoranze etniche le federazioni
promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza
riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.
Art. 20
Nelle regioni con più federazioni si costituisce un
comitato politico regionale eletto dal congresso regionale.
IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE
Art. 21
Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione
Comunista, luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di
elaborazione e costruzione della politica di genere.
Le donne
che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le
forme di funzionamento.
Il Forum concorre alla formazione degli
orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione
Comunista.
V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI
Art. 22
Fanno parte dell'organizzazione delle/dei giovani
comuniste/i le iscritte e gli iscritti del Partito della
Rifondazione Comunista che non abbiano ancora compiuto 30 anni e
che, volontariamente, aderiscono al partito mediante la tessera dei
Giovani comunisti. Tale organizzazione è comunque interna al partito
a tutti gli effetti.
Le/i Giovani comuniste/i godono degli
stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al
Prc. L'iscrizione al partito deve essere effettuata presso il
circolo di competenza.
L'organizzazione delle/dei Giovani
comuniste/i promuove iniziative e campagne, costruisce un intervento
territoriale e tematico nelle istanze di movimento, favorisce la
creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi,
comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i,
promuove, nei circoli del partito, la discussione e l'iniziativa
politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile.
L'assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si
struttura sui livelli organizzativi del partito.
A livello di
federazione, l'assemblea delle/dei Giovani comuniste/i iscritte/i
nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei Giovani
comuniste/i.
Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo
interno elegge una/un coordinatrice/tore.
A livello nazionale,
ogni due anni viene convocata dalla direzione nazionale la
conferenza nazionale delle/dei Giovani comuniste/i costituita
dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i Giovani
comuniste/i.
I delegati di ciascuna federazione provvedono, in
una riunione comune, all'elezione di una/un coordinatrice/tore
regionale, con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse
federazioni della regione.
La conferenza nazionale elegge il
coordinamento nazionale nel numero di 40 membri che, al suo interno,
elegge un esecutivo nazionale, composto al massimo da 8 membri ed
una/un coordinatrice/ore nazionale.
La/Il coordinatrice/ore
nazionale è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei Giovani
comuniste/i.
L'organizzazione dei/delle Giovani comunisti/e si
dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza
nazionale.
La/Il coordinatrice/ore provinciale fa parte di
diritto del comitato politico federale.
La/Il coordinatrice/ore
regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale.
La /Il coordinatrice/ore nazionale fa parte di diritto del
comitato politico nazionale.
VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Art. 23
Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si
riuniscono, di norma ogni anno, in conferenza a livello nazionale
sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro.
La
conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola
in conferenze a livello regionale e federale.
La conferenza
nazionale elegge, al termine della sua sessione, la consulta delle
lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo
consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di
direzione del partito.
Il comitato politico federale può
convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi
la necessità.
VI bis - CONFERENZA SULLE POLITICHE MIGRATORIE
Art. 23 bis
Di norma ogni anno, il partito terrà una
Conferenza nazionale sulle tematiche e i problemi inerenti le
politiche migratorie, i diritti sociali e di cittadinanza delle/dei
migranti.
La conferenza è convocata dal Comitato politico
nazionale, è aperta alla partecipazione dell'associazionismo dei
migranti e dell'antirazzismo e può articolarsi in conferenze a
livello regionale e federale.
Il comitato politico federale può
convocare una conferenza a livello locale ogni volta ne ravvisi la
necessità.
VII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE
Art. 24
Le donne comuniste si riuniscono, di norma ogni anno,
in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi
attinenti le politiche di genere.
La conferenza è convocata dal
comitato politico nazionale e si articola a livello regionale e
federale su iniziativa dei competenti comitati politici.
VIII - I CONGRESSI
Art. 25
Il congresso è, per ogni istanza del partito, il
massimo organo deliberativo.
Il congresso nazionale definisce la
linea politica ed il programma del partito nel suo complesso.
I
congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo,
nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive
organizzazioni.
Il congresso regionale definisce il programma
d'iniziativa del partito a livello regionale.
Art. 26
Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto
di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini
del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che
vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.
Art. 27
Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea
generale delle iscritte e degli iscritti.
Viene convocato dal
comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la
convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in
via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico
federale nonché sempre dal comitato politico federale medesimo, su
richiesta motivata di un terzo delle/degli iscritte/i.
Elegge il
comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la
composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso
di federazione.
Art. 28
Il congresso di federazione è costituito
dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i
proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato
politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del
congresso nazionale.
Può essere convocato in via straordinaria
su decisione motivata della direzione nazionale o su richiesta
motivata di almeno un terzo delle/degli iscritte/i alla federazione
ovvero per decisione del comitato politico federale a maggioranza
dei componenti.
Il congresso di federazione elegge il comitato
politico federale ed il collegio di garanzia stabilendone anche la
composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso
nazionale e al congresso regionale.
Art. 28 bis
Per lo svolgimento dei congressi straordinari di
circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per
lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto
applicabili. Per le questioni relative allo svolgimento dei
congressi straordinari, contro le decisioni della commissione per il
congresso può proporsi ricorso di appello rispettivamente al
collegio federale di garanzia per i congressi di circolo e al
collegio nazionale di garanzia per i congressi regionali e di
federazione.
Art. 28 ter
Il congresso regionale è costituito dall'assemblea
dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione
ed è convocato dal comitato politico regionale entro tre mesi dallo
svolgimento del congresso nazionale.
Può essere convocato in via
straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su
richiesta di una o più federazioni che rappresentino almeno un terzo
degli iscritti della regione ovvero per decisione del comitato
politico regionale a maggioranza dei componenti.
Il congresso
regionale elegge il comitato politico regionale ed il collegio
regionale di garanzia.
I segretari di federazione fanno parte di
diritto del comitato politico regionale.
Art. 29
Il congresso nazionale è costituito dalle/dai
delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente
alle/agli iscritte/i.
È convocato dal comitato politico
nazionale almeno ogni tre anni.
Può essere convocato in via
straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su
richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a
maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di
tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si
stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi ad
ogni livello.
Il congresso nazionale elegge il comitato politico
nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia.
L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale
del sessanta per cento di rappresentanza territoriale.
Il
congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e
decide su di esse.
Art. 30
Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi
federali e nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti
occorre fare in modo che vi siano rappresentanze tendenzialmente
paritarie dei sessi, presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori e
di giovani.
In presenza di documenti alternativi la designazione
delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti
dai diversi documenti.
IX- LE CONFERENZE
Art. 31
Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici
problemi politici, possono essere convocate conferenze di circolo,
cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali.
Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi
organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le
modalità di svolgimento e di partecipazione.
Le conferenze non
sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare
gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà
esterne al partito.
Art. 32
Le conferenze regionali sono costituite,
proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai
delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione.
Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle
elezioni regionali.
Possono essere convocate per decisione del
comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che
rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala
regionale.
X- GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 33
Nell'intervallo tra due congressi la direzione
politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, al
comitato direttivo di circolo, al comitato politico federale, al
comitato politico regionale e al comitato politico nazionale.
Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di
un proprio regolamento interno.
Le loro riunioni sono convocate
dalla/dal segretaria/o sentito l'organo esecutivo corrispondente o
su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti.
Il
segretario deve provvedere alla convocazione, quando vi è richiesta
di un terzo dei componenti, entro cinque giorni. In mancanza,
provvede il collegio di garanzia competente.
Delle convocazioni
degli organismi è data notizia a quelli superiori.
Il comitato
politico nazionale è convocato dalla direzione nazionale.
Art. 34
Il comitato direttivo di circolo dirige l'attività
politica del partito a livello locale, propone all'assemblea il
bilancio preventivo e consuntivo ed è eletto dal congresso con le
procedure di cui al successivo art. 43.
Esso elegge al suo
interno, a maggioranza di voti la/il segretaria/o e il/la
tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria.
Qualora
si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti con
l'elezione incarichi specifici.
Nel caso di cessazione dalla
carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di
circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella
prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica.
I
componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non
giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di
garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso.
Il comitato
direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la
proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso
comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati
direttivi.
Art. 35
Il comitato politico federale decide gli indirizzi
politici della federazione, approva le candidature per le liste
elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e
preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre
istanze nell'ambito territoriale di competenza.
Esso si riunisce
almeno ogni due mesi.
Ne fanno parte di diritto le/i
segretarie/i dei circoli delle federazioni con meno di duemila
iscritti.
Per le federazioni oltre i duemila iscritti la
componente territoriale non potrà essere inferiore al 60%, ma
l'intero comitato politico federale verrà eletto dai delegati al
congresso e non potrà superare le centoundici unità.
La
sostituzione delle/dei segretarie/i di circolo determina,
automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico
federale.
Le/i componenti del comitato politico federale, dopo
tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decadute/i
dal comitato politico federale stesso sulla base di una verifica
effettuata dal collegio federale di garanzia.
Nel caso di
cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente
eletto dal congresso di federazione, il comitato politico federale
provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi
componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla
carica.
Il comitato politico federale elegge, fra i suoi membri,
la/il segretaria/o, la segreteria, il tesoriere e, qualora lo
ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo.
Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione
incarichi specifici.
La/Il segretaria/o e la/il presidente del
comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato
direttivo.
Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i
medesimi entrano di diritto nella segreteria.
Il comitato
politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro
con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i
componenti e nominando le/i responsabili.
Possono far parte
delle commissioni anche non componenti del comitato politico
federale.
Il comitato politico federale discute, annualmente, un
rapporto sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito
e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i
designate/i dal partito.
Il comitato politico federale indica al
gruppo del comune capoluogo e della provincia la proposta per la/il
capogruppo.
Nel caso di più federazioni nella stessa provincia,
l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici
federali.
Art. 36
Il comitato direttivo, laddove viene eletto, agisce su
mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo
operato.
In conformità agli orientamenti fissati, il comitato
direttivo assicura la continuità dell'attività politica ed
organizzativa del partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con
quello dei gruppi nelle assemblee elettive.
Formula proposte al
comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti
questioni:
- scelte politiche di collocazione rispetto al
governo degli enti locali nel territorio di competenza della
federazione;
- piano di lavoro della federazione;
-
questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico
generale per il territorio della federazione;
- costituzione di
nuovi circoli;
- costituzione di coordinamenti comunali, zonali,
circoscrizionali o di municipio, in nessun caso sostitutivi di
organismi di direzione politica della federazione.
Art. 37
Il comitato politico regionale coordina l'attività
delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il
rafforzamento e lo sviluppo, cura l'attività formativa, determina e
dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica
concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le
elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione
rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico ed
organizzativo, le attività delle federazioni.
Il comitato
politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un segretaria/o,
una/un tesoriera/e e una segreteria.
Ai componenti la segreteria
vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.
La carica
di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o
di federazione.
Il comitato politico regionale indica al gruppo
del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo.
Il
comitato politico regionale si riunisce almeno ogni due mesi.
Le/i componenti del comitato politico regionale, dopo tre
assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i
dal comitato politico regionale medesimo sulla base di una verifica
dei verbali di presenza effettuata dal collegio regionale di
garanzia.
Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi
causa, di un componente eletto dal congresso regionale, il comitato
politico regionale provvede alla sua sostituzione con voto a
maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva
alla cessazione dalla carica.
Art. 38
Il comitato politico nazionale è il massimo organismo
del partito ed è composto da un numero di membri non superiore a
centotrentacinque.
Esso determina gli indirizzi fondamentali e
gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica
l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.
Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il
partito a livello nazionale ed operano in collegamento con le
federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato.
E'
convocato dalla direzione nazionale con lettera del segretario
nazionale o, in via straordinaria, su richiesta di un terzo
delle/dei suoi componenti.
Le/i componenti del comitato politico
nazionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono
dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla
base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio
nazionale di garanzia.
Nel caso di cessazione dalla carica per
qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal
congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla
loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti, nella
prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica.
Il
comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.
Il
comitato politico nazionale elegge, nel suo seno, la/il segretaria/o
del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la segreteria e la
direzione nazionale.
Fanno parte di diritto del comitato
politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di
garanzia, i presidenti dei gruppi parlamentari e il coordinatore
nazionale dei giovani comunisti.
Il comitato politico nazionale
elegge al suo interno un/una presidente.
Art. 39
La direzione nazionale è composta da un numero di
membri stabilito dal comitato politico nazionale non superiore a
trentanove.
Della direzione nazionale fanno parte di diritto:
la/il segretaria/o, le/i presidenti dei Gruppi parlamentari, la/il
presidente del Collegio nazionale di garanzia e la /il
coordinatrice/coordinatore nazionale dei giovani comunisti.
La
direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale
e risponde ad esso.
In conformità agli orientamenti fissati dal
comitato politico nazionale, provvede ad assicurare la continuità
dell'attività politica ed organizzativa del Partito, ne dirige il
lavoro e lo coordina con quello dei Gruppi parlamentari.
La
direzione nazionale indica ai gruppi di Camera, Senato e Parlamento
europeo la proposta per la/il capogruppo.
Art. 40
La segreteria nazionale è organo con funzioni
operative.
A ciascun componente sono assegnati con l'elezione
incarichi specifici.
Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o.
Alla segreteria nazionale compete, anche, di convocare la
direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne
i lavori.
Art. 41
La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della
direzione nazionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta
il partito.
Art. 42
L'elezione della/del segretaria/o e quella della/del
tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto.
Il
comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora
lo ritengano necessario, procedono alla elezione del presidente.
La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza
delle/degli aventi diritto.
Risulta eletta/o alle rispettive
cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti.
Nel caso in cui, in prima convocazione, non si raggiunga il
numero richiesto per la validità della seduta, si procede ad una
seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici
giorni.
La seduta in seconda convocazione è valida se sono
presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto.
Viene
eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.
Art. 43
Il Partito riconosce la democrazia di genere come
elemento costitutivo del percorso della rifondazione.
Al fine di
promuovere la presenza paritaria, transitoriamente fino al prossimo
congresso, occorre assicurare che la presenza di un sesso rispetto
all'altro non sia inferiore al 40%, laddove possibile anche per gli
organismi dirigenti e di garanzia dei circoli.
In caso di più
liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno
il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà
calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste
medesime.
Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di
garanzia è segreto.
Art. 43 bis
Occorre assicurare che in tutti gli organismi
esecutivi siano presenti entrambi i sessi.
Art. 44
La segreteria di federazione o regionale viene eletta
a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del
comitato politico di federazione o del comitato politico regionale.
La proposta viene avanzata dal segretario di federazione o
regionale.
È possibile proporre alla votazione una lista
alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del
20% almeno dei membri del comitato politico federale o del comitato
politico regionale.
Risulta eletta la lista che ottiene più
voti.
Art. 45
Per tutti gli altri incarichi di partito e per la
designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli
organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto
palese.
Va evitata la concentrazione di più incarichi di partito
e istituzionali su singoli/e compagni/e.
Le segreterie ad ogni
grado devono essere, di norma, costituite in maggioranza da
compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello.
Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere
esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito, salvo
motivata deroga adottata a maggioranza dei/delle componenti
dell'organo eligente.
Art. 46
Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi
di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se
è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda
convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei
presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e
non dopo quindici giorni.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti.
Art. 47
La/Il direttora/e di Liberazione, degli altri organi
di informazione e le/i responsabili dei settori di lavoro sono
eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature
formulate dalla/dal segretaria/o nazionale.
Art. 48
L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito è a
tempo determinato, è decisa dalle segreterie e deve essere
comunicata agli organismi di direzione.
Nei comitati politici
delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere
superiore a un decimo delle/dei componenti.
Negli organi di
direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di
partito non può essere superiore al trenta per cento.
Art. 49
La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi
dirigenti è consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a
maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante.
Le cooptazioni non possono, comunque, risultare superiori al
dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il
quale sono proposte.
XI - GLI ORGANISMI DI GARANZIA
Art. 50
Il collegio di garanzia è eletto nei circoli, nelle
federazioni, a livello regionale e nazionale.
Esso è composto da
tre membri a livello di circolo, da cinque membri a livello federale
e regionale e da sette membri a livello nazionale.
È eletto con
le procedure di cui al precedente art. 43.
Ogni collegio elegge,
nel proprio seno, una/un presidente che fa parte di diritto del
rispettivo organismo dirigente.
Il collegio nazionale di
garanzia elegge un presidente, un vice-presidente ed un segretario.
Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento
interno.
È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di
competenza:
- esaminare le questioni attinenti i diritti e i
doveri delle/dei singoli iscritti;
- garantire il rispetto delle
regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione
dello Statuto;
- adottare misure disciplinari nei casi di
violazione dello Statuto;
- formulare proposte per il
superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare
misure per risolverle;
- esprimere parere sull'interpretazione
delle norme statutarie;
- esprimere parere sulla proposta di
scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 53;
-
verificare i bilanci ed i conti consuntivi.
I collegi federali e
regionali di garanzia ed il collegio nazionale esercitano, altresì,
la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle
corrispondenti istanze di partito.
Il collegio nazionale di
garanzia, per tali funzioni, nomina un Collegio dei revisori dei
conti composto da due iscritti al partito esperti nella materia
contabile e da un membro del collegio nazionale di garanzia con
funzioni di presidente.
La funzione di tesoriere, ad ogni
livello, è incompatibile con la carica di revisore dei conti.
Le/i componenti dei collegi di garanzia partecipano alla
riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto.
Il collegio federale di garanzia è istanza di appello rispetto
ai collegi di circolo. Quello nazionale è istanza di appello
rispetto ai collegi federali e regionali.
Le istanze superiori
possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza
o di inerzia dei livelli inferiori.
Il collegio federale di
garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni
disciplinari relative alle/ai componenti degli organismi di
federazione e per le/gli elette/i nei consigli comunali e
provinciale. Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza,
per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi
regionali e le/i consigliere/i e deputate/i regionali. Il collegio
nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli
organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato
parlamentare nazionale o europeo.
Il collegio nazionale di
garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e
uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali, nonché di
giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi.
Art. 50 bis
Le sanzioni del collegio nazionale di garanzia
sono definitive e vincolanti per gli iscritti al partito.
Il
rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni determina la perdita
dell'iscrizione al partito.
Per l'esecuzione dei provvedimenti
emanati il collegio nazionale di garanzia può incaricare gli
organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, ovvero, può
nominare, di volta in volta, un "commissario ad acta".
Art. 51
In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi
causa, delle/dei membri dei collegi di garanzia, provvede alla
sostituzione rispettivamente l'assemblea di circolo, il comitato
politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato
politico nazionale in seduta congiunta con il rispettivo collegio di
garanzia.
Art. 52
Il ricorso a misure disciplinari va considerato come
rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e, in ogni caso, è
escluso per il dissenso politico, comunque espresso, nello
svolgimento della vita democratica del partito, così come previsto
dallo Statuto.
Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al
partito sono:
- il richiamo formale;
- la sospensione da
incarichi direttivi;
- la sospensione dal partito;
-
l'allontanamento dal partito.
La sospensione da incarichi
direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello Statuto.
La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni
gravi e ripetute dello Statuto, ovvero, di comportamenti lesivi
della immagine pubblica del partito.
Le misure disciplinari
della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal
partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per
periodo massimo di un anno.
Nei casi di particolare gravità, le
misure sospensive di cui al comma precedente e l'allontanamento dal
partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in
pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia
assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei componenti
ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia.
Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento
di provvisoria esecuzione.
L'allontanamento dal partito è
adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del
partito.
Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole
della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate
per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello
corrispondente.
Il provvedimento che irroga una sanzione deve
essere motivato e adottato con il voto favorevole della maggioranza
dei componenti.
Esso è comunicato per iscritto all'interessato e
all'organismo dirigente di livello corrispondente.
E'
sottoscritto dal presidente del collegio.
Contro il
provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso
all'organismo di appello, entro trenta giorni dalla sua
comunicazione.
Il ricorso presentato oltre il termine è
inammissibile.
Gli iscritti che siano stati allontanati dal
partito non possono essere re-iscritti prima di due anni dal
provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione
deve esprimersi il circolo nel quale era precedentemente
iscritto.
Art. 53
Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato
rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di
dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del
partito, gli organi di direzione nazionale e federale, con il parere
favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono
sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e
convocarne il congresso straordinario.
La gestione delle istanze
di cui sopra è affidata, temporaneamente, ad una/un compagna/o con i
compiti di commissaria/o straordinaria/o.
Art. 54
L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare
deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono
addebitati ed ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso.
Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie,
documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.
I
collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di
due mesi.
Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio
nazionale di garanzia.
Art. 55
La sospensione cautelativa dall'attività di partito
può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di
indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non
può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale
periodo in caso di necessità.
La deliberazione è assunta dagli
organismi di garanzia che ne fissano le modalità.
Il/la
compagno/a coinvolto/a in indagini giudiziarie può, volontariamente,
autosospendersi dal partito.
XII - LE CARICHE PUBBLICHE ED
ELETTIVE
Art. 56
Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive
di iscritte/i al partito sono sottoposte al parere del circolo di
appartenenza della/del candidata/o.
La/il candidata/o non può
svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione
stabilita dal partito.
Le/gli elette/i debbono:
- conformarsi
rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del
Gruppo nell'esercizio del loro mandato;
- versare al partito una
quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento percepito in forza
del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla
direzione nazionale.
Art. 57
Le cariche nelle assemblee elettive regionali,
nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del
segretaria/o nazionale del partito.
Non può essere ricandidato,
ad eccezione della/del segretaria/o nazionale, chi ha ricoperto la
stessa carica elettiva per un numero di anni equivalente a due
mandati interi; a tal fine sono assimilate le cariche di
parlamentare europeo, deputata/o, senatrice/ore, consigliere/a,
deputata/o, assessore regionale.
Art. 58
Le candidature nei consigli comunali e
circoscrizionali vengono discusse nei circoli interessati
all'elezione.
Le candidature per le elezioni provinciali
avvengono nei comitati politici federali.
In ogni caso, la
ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale
competente territorialmente.
Spetta altresì ai comitati politici
federali avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune
capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai
collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri,
delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato
politico regionale.
Il comitato politico regionale valutata la
proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva
delle candidature al consiglio regionale.
Art. 59
Per le candidature al Parlamento nazionale, i comitati
politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato
politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le
proposte per i collegi uninominali della circoscrizione di
appartenenza nonché quelle per la formazione delle liste della quota
proporzionale.
La lista definitiva delle/dei candidate/i è
approvata dalla direzione nazionale; le candidature difformi dalle
proposte dei comitati politici federali devono essere opportunamente
motivate.
Per le candidature al Parlamento europeo, la direzione
nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici
regionali interessati alle singole circoscrizioni.
XIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO
Art. 60
I mezzi finanziari del partito sono costituiti:
-
dalle quote del tesseramento;
- dal finanziamento pubblico;
- da sottoscrizioni volontarie;
- dagli introiti delle feste
e dalle altre iniziative politiche.
Ogni organizzazione di
partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli organismi
dirigenti di livello immediatamente superiore.
Il comitato
politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati
politici federali stabiliscono, per ogni entrata derivante dalle
iniziative del partito, le quote da ripartire fra le diverse
istanze.
L'importo minimo della tessera è stabilito dalla
direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le
percentuali spettanti alle diverse istanze di partito.
I
circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno
proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali.
Per
ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.
La spesa
va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, sia sul
terreno dell'iniziativa che del profilo dell'apparato, del lavoro
esterno di partito, di massa o di movimento.
Di conseguenza, il
partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato
addetti a ruoli interni.
Viene inoltre data priorità al
finanziamento delle organizzazioni decentrate del partito.
Art. 61
La/il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività
amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la
quale è nominato.
Ad essa/o è attribuita la rappresentanza
legale, giudiziale verso terzi, sia attiva che passiva, in materia
amministrativa, finanziaria e patrimoniale.
La/il tesoriera/e ha
la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e delle spese
della propria organizzazione.
Provvede altresì alla tenuta ed
all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed
all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.
La/il tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme
spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul
finanziamento pubblico.
Art. 62
I contributi delle/dei consigliere/i regionali,
delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei
parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del
partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione
nazionale.
I contributi dei consiglieri provinciali, comunali,
circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti
i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che ne
fissano l'entità in sintonia con i criteri fissati dal regolamento
della direzione nazionale.
Il mancato rispetto di questa norma
determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica
esclusione da successive candidature.
I regolamenti, nazionale e
locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento
economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese
e degli oneri collegati al mandato, nonché dei diritti acquisiti in
materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di
partito di livello corrispondente.
Art. 63
Ciascuna organizzazione di partito deve redigere e
approvare annualmente un bilancio preventivo e un bilancio
consuntivo.
Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31
gennaio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo si chiude alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il
modello di bilancio approvato dalla direzione nazionale e deve
essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno
insieme al bilancio preventivo. Al bilancio consuntivo è allegato
l'inventario dei beni mobili ed immobili.
I bilanci sono
predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio
di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi
dirigenti.
Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa
alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore.
L'approvazione e la
trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è condizione
necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da
parte dell'amministrazione centrale del partito.
I bilanci
nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita con
le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali.
I
bilanci devono essere resi pubblici e portati a conoscenza
delle/degli iscritte/i.
Il bilancio consuntivo nazionale è
pubblicato integralmente sugli organi di stampa del partito ed
almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.
In ottemperanza
all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, si fa divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non
sia imposto per legge.
Il partito si obbliga a devolvere il suo
patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od
organizzazione politica avente le medesime finalità politiche e
ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.
XIV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
Art. 64
La stampa del partito ed i mezzi di comunicazione di
massa di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti
politici fissati dal comitato politico nazionale.
Corrispondono
alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni
gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.
XV - I SIMBOLI DEL PARTITO
Art. 65
La bandiera del partito è rossa e reca, in colore oro,
la stella, la falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali
è legato all'asta della bandiera.
Il simbolo del partito
riproduce, all'interno di un cerchio rosso e su fondo bianco, la
bandiera rossa inastata, distesa, inclinata a sinistra. Nel
semicerchio inferiore, disposta ad arco di cerchio concavo, è
inserita la scritta "RIFONDAZIONE"; nel semicerchio superiore,
disposta ad arco di cerchio convesso, è inserita la scritta "PARTITO
COMUNISTA". Le due scritte sono separate da due settori circolari -
verde a sinistra e rosso a destra - che, con il fondo bianco del
simbolo, compongono i colori nazionali.
Gli inni del partito
sono: L'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori.
Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e
nazionali, il simbolo, le scritte e gli atti ufficiali del partito possono essere plurilingue.